
COMUNICATO STAMPA del Consiglio nazionale forense
Formazione permanente: Il Cnf stabilisce i crediti che gli avvocati
dovranno conseguire nei trienni transitori
I
legali dovranno ottenere 68 crediti fermativi nel triennio 2009-2011;
83 crediti nel triennio successivo 2010-2012
Roma 14/4/2009. Il Consiglio nazionale forense ha approvato nella
seduta amministrativa del 9 aprile scorso una circolare ( N.
12-C-2009) sul Regolamento della formazione continua relativa alla
progressione nell’introduzione dell’obbligo formativo per gli
avvocati iscritti all’albo, con l’obiettivo di indicare il totale
dei crediti formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all’albo
dovranno conseguire nel relativo triennio formativo.
Questo per garantire una maggiore uniformità nell’applicazione del
Regolamento e per rispettare la stessa relazione di accompagnamento
secondo cui “è necessario un rodaggio ed una graduale entrata a
regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di
alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell’Ordine”.
Sulla base di calcoli, fondati su criteri di proporzionalità e
progressività, i regimi previsti sono i seguenti:
per il triennio formativo 2009-2011 ogni iscritto nell’anno 2008,
per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009,
dovrà conseguire almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in
materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un
minimo di:
• 12 crediti per il 2009
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011.
Per il triennio formativo 2010-2012, il totale dei crediti per ogni
iscritto nell’anno 2009, per il quale il triennio formativo ha
inizio il 1° gennaio 2010, sale a 83 (di cui almeno 12 in materia di
ordinamento professionale, previdenziale e deontologia) , con un
minimo di:
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011
• 20 crediti per il 2012.
Secondo le disposizioni del Regolamento, l’obbligo formativo decorre
dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione
all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (articolo
2). In particolare è previsto che:
a) in via transitoria gli iscritti all’albo anteriormente alla data
del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010 devono
conseguire 50 crediti formativi con un minimo di 9 crediti nel 2008,
12 crediti nel 2009 e 18 crediti nel 2010;
b) dal primo gennaio 2011 il sistema andrà a regime e gli iscritti
all’albo anteriormente alla data del primo gennaio 2011 dovranno
conseguire almeno 90 crediti, di cui almeno 15 in materia di
ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20
per ogni anno.
Claudia Morelli
Responsabile Ufficio
stampa
Consiglio nazionale
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